Art. 97.
(Modifica dell'articolo 679 del codice di procedura penale, in materia di misure di sicurezza).

      1. L'articolo 679 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 679. - (Misure di sicurezza). - 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dai casi previsti dall'articolo 312, ordinata con sentenza o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede, altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio su ogni questione relativa nonché sulla revoca delle dichiarazioni di abitualità, di professionalità e di tendenza a delinquere.

 

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      2. L'accertamento della pericolosità sociale attuale dell'interessato, nel caso in cui lo stesso abbia fruito regolarmente di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale o, in esecuzione della pena in carcere, abbia fruito, con esito regolare, di permessi premio o di lavoro all'esterno o di liberazione anticipata, deve tenere particolare conto dei dati indicativi predetti per il giudizio attuale della pericolosità sociale rispetto a quelli ricavati dalla attività criminosa pregressa. Le stesse indicazioni valgono anche quando l'accertamento della pericolosità sociale riguarda la applicazione o meno della misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
      3. Nel caso in cui il giudice disponga che non venga applicata la misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, non può essere emesso provvedimento di espulsione dello stesso interessato in sede amministrativa e se tale provvedimento è già stato disposto ne cessano gli effetti, anche se è già stato eseguito, salvo che il provvedimento di espulsione in sede amministrativa non sia emesso per specifiche ragioni di ordine pubblico sopravvenute, indicate esplicitamente nella motivazione del provvedimento stesso.
      4. La prevalenza della pronuncia giudiziaria sul provvedimento in sede amministrativa della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e gli effetti conseguenti sono operanti anche nel caso di declaratoria di estinzione della pena e conseguente revoca delle misure di sicurezza a seguito di esito positivo dell'affidamento in prova o della liberazione condizionale.
      5. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza disponga la esecuzione della misura di sicurezza, lo stesso, previa verifica della situazione attuale dell'interessato, può sospendere la applicazione di quelle norme che ostacolano lo svolgimento di attività lavorative o comunque utili all'inserimento sociale durante la esecuzione della misura, nonché delle norme che vietano il rilascio o dispongono la
 

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revoca di autorizzazioni amministrative, o stabiliscono limitazioni, giuridiche o di fatto, che impediscono l'inserimento lavorativo dell'interessato.
      6. Le prescrizioni stabilite per la esecuzione della libertà vigilata devono essere compatibili con lo svolgimento della attività lavorativa o di quella comunque utile all'inserimento sociale dell'interessato.
      7. Il magistrato di sorveglianza sovrintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali».